Art. 2.

      1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate con cadenza annuale e sono inviate alla direzione provinciale del lavoro almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli al fine della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.